La recentissima sentenza, n. 4920 nell’udienza del 29/11/2018 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ribalta (giungendo per alcuni aspetti a conclusioni opposte) l’orientamento precedente in materia di commercializzazione di infiorescenze di cannabis contenenti THC (vedasi in particolare quello della sentenza n. 56737 del 27/11/2018 depositata il 17/12/2018).
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Cosa è accaduto
Un giovane marchigiano ha commercializzato infiorescenze di cannabis prodotte da piante coltivate con sementi previste dalla legge e cioé provenienti da semi certificati, appartenenti alle categorie contemplate dalla Direttiva UE del 13/06/2002.
Le infiorescenze prodotte sono state oggetto di sequestro preventivo e sottoposte alle analisi per la verifica dei valori di THC. Il ricorrente ha presentato istanza di riesame al Tribunale di Macerata facendo appello alla Legge 242/2016 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”).
La decisione del Tribunale di Macerata
I Giudici del riesame con Ordinanza del 12/07/2018 hanno rigettato l’istanza confermando il sequestro con la seguente motivazione. Pur essendo la Legge 242/2016 una legge speciale in materia, non puó derogare alla disciplina piú generale in tema di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, fra cui rientrerebbero anche i tetraidrocannabinoli, dettata dal d.P.R. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope). Perché, secondo il Tribunale, la L. 242/2016 non riguarda scopi ricreativi o voluttuari e si riferisce esclusivamente alle condotte dell’agricoltore.
Da qui il ricorso in Cassazione.
Cosa prevede la Legge?
La Legge 242/2016 consente la coltivazione delle varietà di canapa espressamente previste senza necessità di preventiva autorizzazione. Tuttavia, l’agricoltore ha l’obbligo di conservare il cartellino della semente e le fatture di acquisto e se, all’esito di eventuali controlli il THC complessivamente contenuto nel prodotto della coltivazione dovesse risultare superiore allo 0,2% ma entro lo 0,6%, nessuna responsabilità é prevista per l’agricoltore; se dovesse superare lo 0,6% sono previsti il sequestro e la distruzione della coltivazione (sempre senza responsabilità per il coltivatore).
La Legge 242/2016 parla tuttavia di promozione della “coltivazione” di canapa per le finalità consentite, ma non si occupa della sua “commercializzazione”. E allora?
Cosa dice la Cassazione
“La cannabis é una pianta, non é un’unica sostanza chimica. Ogni pianta contiene sia il chemiotipo CBD, che viene utilizzato per usi agroindustriali e terapeutici, sia il chemiotipo THC che caratterizza le varietà destinate a produrre infiorescenze con effetto stupefacente o medicamenti“.
Secondo i giudici di Cassazione é del tutto ovvio che anche la commercializzazione dei prodotti (anche semilavorati) della canapa destinati ai diversi settori oggetto del sostegno e della promozione di cui parla la Legge é consentita.
In altri termini, anche se non é stata espressamente contemplata tra le finalità della legge, la commercializzazione non puó dirsi certo esclusa o vietata. In piú – si aggiunge nella sentenza – secondo la lett. g) della Circolare n. 70 del 22 maggio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, la commercializzazione delle infiorescenze di canapa rientra nella categoria del “florovivaismo” (settore espressamente previsto dalla legge 242).
Ma vale anche per il commercio al dettaglio oltre che per quello all’ingrosso? Secondo il Collegio sì.
“La liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e in particolare delle infiorescenze) costituirebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge 242/2016“. La liceità, ovviamente, é riferita a prodotti contenenti un principio attivo di THC inferiore allo 0,6%, che quindi non sarebbero piú da considerare come sostanze stupefacenti (e di conseguenza soggette alla disciplina del d.P.R. 309/1990).
Vale quindi il seguente principio generale: la commercializzazione di un bene che non é illecito, in assenza di specifici divieti posti dalla legge, é da ritenersi consentito.
Cosa succede in pratica?
Il rivenditore di infiorescenze di varietá di cannabis consentita dalla legge, in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza che commercializza non sará soggetto al sequestro dei prodotti (a patto che non vi siano dubbi sulla veridicitá della provenienza o dei dati offerti) ma solo al prelievo di campioni per le successive analisi.
E se dalle analisi risultasse un valore di THC superiore allo 0,6% consentito? Come per l’agricoltore della legge 242, anche per il commerciante – se non é contestata la provenienza – sará previsto il sequestro e la distruzione ma ne é esclusa la responsabilità penale, a meno che, ovviamente, non sia stato consapevole o artefice dell’alterazione del prodotto (rientrando in tal caso pienamente nelle fattispecie di reato disciplinate dal d.P.R. 309/1990).
Quindi attenzione, non si tratta semplicemente di cavilli legali: le leggi vanno sempre e comunque rispettate e correttamente interpretate e applicate.